Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' sostituito dal seguente: " 1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-02;420~art3 · fonte su Normattiva