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Nel corso del periodo d'appalto esattoriale 1975-83 la gestione delle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti per disdetta da parte degli esattori, per le quali non sia possibile il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, puo' essere conferita dal Ministro per le finanze ad una societa' per azioni da costituire dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, in attuazione della legge 13 giugno 1952, n. 693, della quale, in ogni caso, il Consorzio stesso deve detenere almeno i tre quarti delle azioni. La societa' deve essere costituita entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve avere come esclusivo oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie di cui al precedente comma. Per ciascuna esattoria conferita alla societa' l'aggio e' stabilito nella misura piu' favorevole goduta dalla stessa esattoria durante il decennio 1964-73. Il prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed il comune, puo' stabilire particolari norme di gestione. Le esattorie vacanti collocate nei modi previsti dal presente articolo, ricomprese nella circoscrizione territoriale del medesimo ufficio delle imposte, a richiesta della societa', possono essere consorziate tra loro con decreto del prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed i comuni interessati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
1La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 22 dicembre 2008
