Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia puo' effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art13 · fonte su Normattiva