Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
