Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art14 · fonte su Normattiva