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Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresi' estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilita'. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1986 al 11 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art19 · fonte su Normattiva