La lettera a) dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' sostituita dalla seguente: "a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi".

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art18 · fonte su Normattiva