Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause ((...)), sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale. L'individuazione dei singoli beni sara' effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento. La Regione regolera' con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Testo vigente dal 23 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art21 · fonte su Normattiva