Per tutte le opere ed immobili ultimati - anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire - entro il 1 ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, sempreche' dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche. La regolarita' e la conformita' di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art22 · fonte su Normattiva