La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalita' e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

  • a)gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;
  • b)gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;
  • c)gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico. E' riconosciuta priorita' agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art3 · fonte su Normattiva