Art. 3 — Acquisizione di servizi informatici
Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
Testo vigente dal 1 giugno 2002
