Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n.470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 1 Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Testo vigente dal 29 dicembre 2002

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