Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Art. 12Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti:«, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria »;
  • b)all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »;
  • c)all'articolo 282-bis, comma 6:
  • 1)dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;
  • 2)dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » e' inserita la seguente: « 583-quinquies, »;
  • 3)le parole: « anche con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni »;
  • 4)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »;
  • d)all'articolo 282-ter:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »;
  • 2)al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2026

    Questione inammissibile
    3 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 117 cost. · Art. 275-bis c.p.p.

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  • Sentenza n. 217/2025

    Questione inammissibile
    30 dicembre 2025

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche, le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. (Precedenti: S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - 39148).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c, n. 3, della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, senza poterne valutare la necessità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le questioni prospettate – peraltro coincidenti con altre già dichiarate non fondate – hanno natura meramente ipotetica ed eventuale, in quanto in sede di decisione sull’appello cautelare il Tribunale non ha il potere di disporre l’applicazione di ulteriori misure, essendogli precluso in questa fase l’accertamento preventivo della praticabilità tecnica del c.d. braccialetto elettronico. Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica dello strumento, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure competerebbe, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al «giudice che procede», che prima dell’inizio dell’azione penale è di regola individuato nel GIP). (Precedente: S. 173/2024 - mass. 46398).

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 12 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

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  • Sentenza n. 173/2024

    Questione infondata
    4 novembre 2024

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto. La necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, la norma censurata può essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44585; S. 191/2020 - mass. 43290; S. 232/2013 - mass. 37358; S. 265/2010 - mass. 34863; S. 299/2005 - mass. 29662; O. 136/2017 - mass. 39948).

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 12 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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