Riconoscimento e attivita' degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni.

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art18 · fonte su Normattiva