Art. 5 — Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».
Testo vigente dal 24 novembre 2023
