Art. 4 — Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, e' assicurata priorita' anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
Testo vigente dal 24 novembre 2023
