Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito un fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorita' per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-28;188~art1 · fonte su Normattiva