Art. 2 — Disposizioni sul personale
Ai fini della direzione delle attivita' dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attivita' presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. Ai fini della direzione delle attivita' dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali e' ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti l'attivita' svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attivita' di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attivita', nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalita' definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai soggetti che operano, in qualita' di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purche' prestino la loro attivita' a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attivita' retribuite o remunerative.
Testo vigente dal 5 marzo 1999
