Art. 4 — Disposizioni finali
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti principi:
- a)previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una rettabase minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puo' essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
- b)predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socioriabilitativo;
- c)riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle terapie, dell'intervento socioriabilitativo e dell'attivita' di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
- d)predisposizione di profili professionali adeguati alla specificita' dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993, nonche' l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed educativoassistenziali per i tossicodipendenti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme affluite alle unita' previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unita' previsionale di base 12.1.3.1, denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 marzo 1999
