Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gia' modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26: 1°) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra"; 2°) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori"; 3°) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori".

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art18 · fonte su Normattiva