In deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:

  • a)spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
  • b)spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilita' integrata al minimo. Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di riversibilita' e di quella diretta.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art9 · fonte su Normattiva