L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, e' sostituito dal seguente: Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

  • 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. 14a Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. 7
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

7

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.

Corte Costituzionale

14a

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe."

Testo vigente dal 9 maggio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 189/1991

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1991

    Come la Corte ha già avuto modo di riconoscere e affermare, il matrimonio, essendo frutto di una libera scelta autoresponsabile, attinente ai diritti intrinseci ed essenziali della persona e alle sue fondamentali istanze, non può subire - al di fuori delle regole, anche limitative, proprie dell'istituto - condizionamenti indiretti, quale che ne sia la forma e ancorché imposti, in origine, dall'ordinamento. Pertanto, dovendosi anche ribadire che con il crescere dell'età media sempre più va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la propensione al matrimonio, da parte di soggetti in età non giovanile, quale rimedio alla solitudine individuale, deve essere dichiarata, per violazione dell'art. 3 Cost., - assorbita ogni altra prospettazione - la illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, riguardo alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, subordina il diritto alla pensione di riversibilità, per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Su analoga questione, in materia di pensioni dei dipendenti statali: S. n. 123/1990; - In materia di remore ostative al matrimonio dei militari: S. n. 73/1987.

    Art. 7 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 399/1991

    Questione inammissibile
    31 ottobre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 189/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 24 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 369/1989

    Questione infondata
    27 giugno 1989

    Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilità è volta a garantire la serietà e la genuità del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilità - la libertà di formazione di una famiglia, ne' incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non e` assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in età avanzata per preesistente impossibilità giuridica (dovuta a indissolubilità di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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