Nel terzo comma dell'art. 7 della legge 4 luglio 1959, n. 463, le parole "ma l'acquisizione del diritto alla pensione" sono sostituite dalle altre "ma la corresponsione delle rate di pensione". Dopo tale comma e' inserito il seguente: "Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda".
Testo vigente dal 11 settembre 1962
