Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

Art. 7 — Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente: "I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno". Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresi' abrogati all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-quinquies del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonche' fuori del territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensioni residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianita' contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 346/2004

    Questione infondata
    15 novembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell’art. 6, comma 8-'bis', del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non estendono ai dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio in Italia, alla data del 1° febbraio 1991, lo stesso beneficio dell’esonero dal divieto di cumulo di pensione e retribuzione, riconosciuto ai loro colleghi in servizio all’estero. Premesso, infatti, che non sussiste la denunciata lesione del principio di eguaglianza, ove si consideri che la categoria dei lavoratori dipendenti in servizio fuori del territorio nazionale non è, in via generale, omogenea a quella dei lavoratori in servizio in Italia, per l’evidente maggior disagio, anche economico, che il trasferimento all’estero comporta, anche per quanto riguarda le ulteriori censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione va ribadito che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico. - Circa l’affermazione del principio che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico, v. la citata sentenza n. 416/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 7 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art7 · fonte su Normattiva