Art. 31 — Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani". La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
