I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463, per il periodo posteriore al 1 luglio 1920, o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1339~art5 · fonte su Normattiva