I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, numero 463, per il periodo posteriore al 1 luglio 1920, o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.
Testo vigente dal 11 settembre 1962
