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Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

Art. 6

Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n.903.

Abrogato dal 1 gennaio 1965

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2 versioni dal 1962

versione dal 11 settembre 1962versione dal 1 gennaio 1965
1962oggi
  1. 1 gennaio 1965 — oggiabrogatoper 62 anni
  2. 11 settembre 1962 — 1 gennaio 1965testo originarioper 2 anni

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1339~art6 · fonte su Normattiva

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  • Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari
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