Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:
- a)la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;
- b)la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;
- c)la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;
- d)l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;
- e)l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;
- f)l'erogazione di fondi agli Ispettorati comparti mentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agri coltura per iniziative a carattere straordinario diretto al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonche' per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
