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Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre, sulla base di questo, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica predispone i piani degli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e' approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale. Nulla e' innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, circa la competenza degli organi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1367~art2 · fonte del testo