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[1]Sui limiti d'impegno di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive variazioni e relativi stanziamenti sono effettuati i seguenti prelevamenti:

[2]Limiti d'impegno Limiti d'impegno Esercizi di cui all'art. 2 di cui all'art. 6 - - - Dal 1941-42 al 1947-48 inclusi..... L. 1.070.000 L. 190.000 1948-49..... » 1.070.000 » 170.000

[3]Dal 1919-50 al 1950-51 inclusi..... » 1.070.000 - 1951-52..... » 1.100.000 -

[4]Conseguentemente sugli stanziamenti rispettivi sono disposte le sottoindicate riduzioni:

[5]Stanziamenti Stanziamenti Esercizi di cui all'art. 2 di cui all'art.5 - - - Dal 1941-42 al 1950-51 inclusi..... L. 800.000 L. 140.000 1951-52..... » 800.000 » 100.000

[6]Dal 1952-53 al 1954-55 inclusi..... » 800.000 - 1955-56..... » 600.000 -

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-04-15;514~art1 · fonte del testo