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Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28 marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distratte per eventi bellici e ferma restando, altresi', la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Testo in vigore dal 27 maggio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;527~art1 · fonte del testo