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L'importo delle detrazioni di cui al precedente art. 2 sara' versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi.
Testo in vigore dal 27 maggio 1952 al 22 dicembre 2008
