In conformita' a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonche' della tredicesima mensilita'. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art11 · fonte su Normattiva