Art. 28

[1]Testo unico-art. 28. (Pagamenti)

[2]L'indennita' di buonuscita e' pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza. La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati. Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio e' eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza. In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art28 · fonte su Normattiva