Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, e' composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonche' dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed e' composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza, nonche' da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici". Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: "del Ministero delle finanze".

Testo vigente dal 30 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art16 · fonte su Normattiva