L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima. All'articolo 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: "delle isole di Lipari e La Maddalena", sono sostituite dalle parole: "gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena". Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, puo' chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art17 · fonte su Normattiva