Art. 3
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; cinque magistrati con funzioni di merito. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento".
Testo vigente dal 22 novembre 1985
