Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalita' di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in piu' periodi giornalieri purche' nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresi' stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo. Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4. Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in localita' disagiate individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 compete l'indennita' prevista dallo stesso articolo 6 Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
