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Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600 e delle altre norme ivi richiamate sono disposti i trasferimenti di proprieta' indicati nei commi seguenti. Il territorio vallivo demaniale del Mezzano, gia' incluso nel primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e descritto nell'allegato A) della presente legge, e' cancellato dall'elenco predetto ed e' trasferito in proprieta' dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo, per i fini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600, ad eccezione delle aree adibite a sede o pertinenze di opere pubbliche di bonifica costruite o costruende. Sono trasferiti in proprieta' dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, tutti i terreni non demaniali inclusi nel suddetto comprensorio del Mezzano, descritti nell'allegato B) della presente legge. L'indennita' da corrispondere ai proprietari sara' determinata, in mancanza di accordo tra le parti, in conformita' all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;258~art2 · fonte del testo