Art. 12 — Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione
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Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, ((gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA)) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39)). Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39)). Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
- a)in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
- b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39));
- c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39)). Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, ((di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione ((...)). Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.
Testo in vigore dal 15 aprile 2023 al 14 giugno 2023
