La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 4, le priorita' e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilita' di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonche' alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialita', le attivita' commerciali, le attivita' turistiche e gli insediamenti produttivi nonche' il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarita' e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonche' del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. La SMI e' definita, con periodicita' triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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