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Sanita' di montagna Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attivita' prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e' attribuito, per ciascun anno di attivita', un punteggio doppio. La medesima attivita' e' valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attivita' prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parita' di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalita' sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500. Il credito d'imposta di cui al comma 2 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali e' prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attivita' i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 5, primo periodo, e' incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Testo in vigore dal 19 settembre 2025 al 8 agosto 2026
