Sono abrogati:

  • a)gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
  • b)gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
  • c)gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
  • d)i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • e)l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art33 · fonte su Normattiva