Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attivita' lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art10 · fonte su Normattiva