Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui allo articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorche' il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art6 · fonte su Normattiva