Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art9 · fonte su Normattiva