Art. 9
Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorche' l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.
Testo vigente dal 14 ottobre 1971
