Art. 11
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I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilita'. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nullaosta ispettoriali, nonche', a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi puo' essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile. Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilita'.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 30 giugno 2001
