Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' sostituito dal seguente: "Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art8 · fonte su Normattiva