Art. 1 — Fondo nazionale per l'artigianato
Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' inserito il seguente: "1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
Testo vigente dal 18 giugno 1991
