Art. 6 — Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:
- a)quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilita' iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b)quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 giugno 1991
