Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

Art. 3Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano, nei limiti ivi previsti, ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai procedimenti gia' avviati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-18;171~art3 · fonte su Normattiva